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Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti
nel settore sanitario
DECRETO-LEGGE 3 marzo 2003, n.32
G.U. n°. 52 del 4 marzo 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni
per una più incisiva repressione degli illeciti nel settore sanitario,
la cui recente recrudescenza ha causato grave turbamento e giustificate
preoccupazioni nei cittadini;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 28 febbraio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
della giustizia e per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Inosservanza di doveri in materia sanitaria
1. L'Autorità amministrativa competente, salvo che il fatto costituisca
reato, commina, sulla base anche della sola colpa grave, una sanzione amministrativa
pecuniaria, non inferiore nel minimo a 50.000 euro e non superiore nel
massimo ad un ammontare pari a venti volte il prodotto, il profitto o il
prezzo della violazione commessa, ai professionisti sanitari dipendenti
dal Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionati, ovvero ai responsabili di strutture
sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche
i quali, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, effettuano prescrizioni,
farmaceutiche o diagnostiche, non pertinenti per tipologia o quantità
con la patologia di riferimento ovvero in violazione di norme di legge
o di regolamento richiedono rimborsi inappropriati, determinano ingiustificati
ricoveri ospedalieri o assumono impegni contrattuali e obbligazioni, cagionando
danno alle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere.
Nei casi previsti dal presente articolo non è ammesso il pagamento
in misura ridotta. È inoltre disposta la confisca amministrativa
dei beni e delle cose che servirono o furono destinate a commettere la
violazione e di quelli che ne costituiscono il prodotto, il profitto o
il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea alla violazione.
2. Con regolamento del Ministro della salute, da adottare entro 120
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati
gli uffici gestionali competenti alla irrogazione delle sanzioni, nonché
le concrete modalità di accertamento delle violazioni, ivi compreso
l'eventuale ricorso ad accertamenti tecnici.
Le somme incassate a titolo di sanzione affluiscono in apposito capitolo
di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nei limiti
dell'ottanta per cento, alle regioni nel cui territorio è stato
commesso l'illecito, con obbligo di destinare dette somme alla riduzione
delle liste d'attesa.
3. Il provvedimento che conclude il procedimento deve essere comunicato
al competente ordine o collegio professionale di appartenenza, che, valutati
gli atti, può disporre la sospensione dall'esercizio della professione
o la radiazione dall'Albo.
Art. 2
Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541
1. Il quinto comma dell'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito
dal seguente: "Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo
e terzo comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 5.000 ad euro 30.000".
2. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sulla pubblicità presso gli
operatori sanitari, comporta la irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'articolo 201 del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
come modificato dal comma 1.
Art. 3
Modifiche all'articolo 640 del codice penale
1. All'articolo 640 del codice penale dopo il secondo comma è,
inserito il seguente:
"Se il fatto è commesso a danno del Servizio sanitario nazionale
da professionisti sanitari dipendenti dal medesimo Servizio o con esso
convenzionati, ovvero responsabili di strutture sanitarie accreditate per
l'erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche, la pena pecuniaria di
cui al secondo comma è decuplicata. È sempre ordinata la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato
o delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Il provvedimento che
definisce il giudizio deve essere comunicato al competente ordine o collegio
professionale di appartenenza che, valutati gli atti, dispone la radiazione
dalla professione del responsabile.".
Art. 4
Attività ispettive
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, è individuato presso il Ministero
della salute, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
un corpo di specialisti appartenenti ai ruoli del medesimo Ministero che,
anche su segnalazione delle regioni, possono coadiuvare i carabinieri del
Comando carabinieri per la sanità nello svolgimento dell'attività
di controllo finalizzata al rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza
ed il Corpo della guardia di finanza nella prevenzione e nell'accertamento
delle violazioni economiche e finanziarie a danno del Servizio sanitario
nazionale, nonché nella verifica della corretta rappresentazione
dei DRG (Diagnosis Related Groups) alle regioni da parte degli ospedali
pubblici, accreditati o comunque finanziati dal Servizio sanitario nazionale.
Art. 5
Norme procedimentali in materia disciplinare
1. Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, gli ordini e i collegi professionali sanitari provvedono
alla modifica dei rispettivi regolamenti stabilendo che, ai sensi dell'articolo
2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la durata del procedimento disciplinare
non può superare i giorni 60.
Art. 6
Sanzioni per la violazione del divieto di fumo
1. All'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito
dal comma 20 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "da euro 25 a euro 250" sono sostituite dalle
seguenti: "da euro 50 a euro 500";
b) al comma 2, le parole: "da euro 200 a euro 2000" sono sostituite
dalle seguenti: "da euro 300 a euro 3000".
Art. 7
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo |