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CARTA DEI DIRITTI
LINEE DI RIFERIMENTO DEONTOLOGICO PER LA PROFESSIONE ODONTOIATRICA (Stesura con gli emendamenti introdotti fino al 22 marzo 2003)
TITOLO I
ART. 1
La Carta dei diritti e dei doveri dell’odontoiatra costituisce la summa
degli specifici obblighi e diritti dell'esercente la professione odontoiatrica
di seguito denominato odontoiatra.
ART. 2
L'odontoiatra impronta la sua attività al rispetto del giuramento
professionale, di cui al vigente Codice di Deontologia Medica, che
è chiamato a pronunciare all'atto dell'iscrizione all'albo.
ART. 3
La violazione dei principi contenuti nel Codice di Deontologia medica
e nella carta dei diritti e dei doveri dell'odontoiatra, i cui principi
discendono dalla stesso Codice di Deontologia, costituisce illecito disciplinare
e implica la soggezione alle sanzioni irrogate dalle competenti Commissioni
per gli iscritti all'albo degli odontoiatri.
TITOLO II
ART. 4
L'odontoiatria è professione intellettuale regolamentata, diretta
alla prestazione di servizi intellettuali che richiedono un elevato livello
di conoscenza. L'esercizio dell'odontoiatria richiede un apporto intellettuale
preminente rispetto all'organizzazione dei mezzi e l'obbligo di rispettare
le regole del Codice di Deontologia Medica e della Carta dei diritti e
dei doveri dell'odontoiatra.
ART. 5
La professione odontoiatrica si prefigge lo scopo di tutelare la salute
orale ma anche quella generale dei cittadini privilegiando sempre e comunque
la guarigione e la ricerca del beneficio del paziente attraverso la qualità
di prestazioni in grado di fornire soluzioni concrete alle istanze del
paziente. L'odontoiatra è tenuto prioritariamente a valorizzare
il momento diagnostico nell'approccio alla patologia orale e ad attuare
le terapie conseguenti che devono essere efficaci e basate sull'evidenza
scientifica.
ART. 6
La professione odontoiatrica quale professione intellettuale è
regolata dal punto di vista giuridico dagli articoli 2229 e seguenti del
codice civile.
ART. 7
L’esercizio dell’odontoiatria è libero ed indipendente ed è
improntato ai principi etici fondamentali del rispetto della vita e della
ricerca della salute fisica e psichica della persona. In nessun caso tale
esercizio deve essere condizionato dalla ricerca esclusiva del profitto
o da interessi e imposizioni non legati alla tutela della salute del paziente.
ART. 8
L’odontoiatra persegue il proprio aggiornamento professionale nell’ambito
degli specifici obblighi previsti dalla normativa vigente, con particolare
riferimento alla legge istitutiva degli Ordini delle professioni sanitarie.
L’aggiornamento professionale è, però, principalmente un
obbligo deontologico assolutamente vincolante nell’interesse primario della
tutela della salute collettiva.
ART. 9
L’odontoiatra, qualora eserciti in regime libero professionale, è
tenuto ad una corretta gestione dello studio e al rispetto delle normative
nazionali e/o regionali che disciplinino l’apertura dello studio stesso
e i suoi requisiti minimi organizzativi e strutturali. L'odontoiatra anche
quando eserciti la propria professione nell'ambito del rapporto di lavoro
dipendente o convenzionato è tenuto a esigere da parte della struttura
in cui opera le necessarie garanzie organizzative e strutturali che consentano
la qualità delle prestazioni e il rispetto delle norme deontologiche.
ART. 10
L’odontoiatra è tenuto ad osservare la normativa vigente in materia
di pubblicità in campo sanitario.
ART. 11
Per informazione si intende l'insieme di notizie che l'odontoiatra fornisce
al richiedente la prestazione sulle patologie inerenti il suo stato dentario
nonché sulle metodiche e sui materiali utilizzati per le cure delle
stesse.
ART. 12
L’odontoiatra è tenuto a collaborare con le competenti Autorità
nell’opera di prevenzione e di repressione di ogni forma di esercizio abusivo
della professione. A questo riguardo l’iscritto deve comunicare all’Ordine
tutte le informazioni utili nella lotta contro l’abusivismo.
ART. 13
L’odontoiatra è tenuto a intrattenere opportuni, buoni rapporti
di reciproca collaborazione con i legittimi esercenti delle altre professioni
sanitarie nell’interesse primario della tutela della salute pubblica.
ART. 14
L’odontoiatra, quale professionista responsabile, collabora, nell’ambito
della propria sfera di competenza, alla tutela dell’ambiente. A questo
proposito è tenuto all’assoluto rispetto della normativa vigente
in materia di smaltimento dei rifiuti e dei materiali inquinanti derivanti
dalla propria attività. Quale professionista sanitario l’odontoiatra
si fa’ parte diligente nell’informazione e promozione della cultura della
tutela ambientale.
TITOLO III
ART. 15
L’odontoiatra impronta i suoi rapporti con il cittadino su un piano
di rispetto reciproco nell’ambito di un rapporto di cura e di collaborazione
volto ad instaurare una efficace alleanza terapeutica.
ART. 16
Compito dell’odontoiatra è quello di difendere, anche al di fuori
dello stretto ambito professionale, gli interessi delle categorie più
deboli. A questo riguardo il professionista deve, per quanto attiene alle
sue possibilità, tutelare i minori, gli anziani e i disabili quando
ritiene che i familiari o comunque coloro che esercitano la potestà
su queste persone non siano in grado o non siano sufficientemente sollecite
nel garantire le necessarie cure.
ART. 17
L’odontoiatra, nel quadro dei principi deontologici previsti nel vigente
codice di deontologia medica, informa il cittadino sulla diagnosi, sulla
prognosi e sulle eventuali complicanze delle scelte terapeutiche che intende
porre in essere. Il cittadino deve essere compiutamente informato anche
su eventuali alternative diagnostiche terapeutiche che potessero configurarsi
e sulle conseguenze eventualmente derivanti da un rifiuto di sottoporsi
alle cure.
ART. 18
L’odontoiatra è tenuto all’assoluto rispetto del segreto professionale
in merito a notizie ed informazioni di carattere personale di cui venga
a conoscenza in ragione della sua attività. E’ obbligato anche alla
segretezza per quanto riguarda le cure e gli interventi svolti.
ART. 19
L’odontoiatra quale esercente una libera professione, è tenuto
alla osservanza della tariffa minima degli onorari professionali di cui
alla legge 21 febbraio 1963 n. 244. A questo proposito tramite i propri
rappresentanti ordinistici deve rivendicare il tempestivo aggiornamento
di tale tariffa. L’odontoiatra è anche tenuto al rispetto della
Tariffa massima stabilita da ciascun Ordine provinciale sulla base dei
criteri definiti dalla FNOMCeO con proprio atto di indirizzo e coordinamento.
TITOLO IV
ART. 20
L’odontoiatra impronta i propri rapporti professionali e personali con
i colleghi allo spirito di colleganza e al rispetto reciproco. Deve denunciare
alla Commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri dell'Ordine
eventuali comportamenti scorretti di colleghi astenendosi da ogni atteggiamento
denigratorio. In nessun caso, comunque, l'odontoiatra può screditare
in modo aprioristico la figura professionale del collega.
ART. 21
L’attività professionale svolta in sede di consulenza o di consulto
deve essere rispettosa sia della figura professionale del curante sia di
quella del consulente. Quando il consulto sia richiesto dal cittadino o
dai suoi rappresentanti legali l’odontoiatra può astenersi dal parteciparvi
garantendo, comunque, la necessaria informazione e la eventuale documentazione.
ART. 22
L’odontoiatra, quale professionista intellettuale, non esercita attività
di impresa. Sono comunque lesivi della deontologia professionale comportamenti
volti all’accaparramento della clientela attraverso l’abuso di tecniche
promozionali volte soltanto a suggestionare i cittadini senza alcuna seria
informazione sulla effettiva valenza scientifica delle attività
professionali e sanitarie svolte dall’odontoiatra.
TITOLO V
ART. 23
Gli odontoiatri italiani, nel rispetto della normativa vigente, attraverso
le proprie rappresentanze ordinistiche, operano per giungere alla istituzione
dell’Ordine autonomo degli Odontoiatri, quale garante dei valori etici
e deontologici della professione odontoiatrica nei confronti dei cittadini.
ART. 24
L’odontoiatra è tenuto a collaborare con l’Ordine nel cui Albo
professionale risulti iscritto. E’ soggetto altresì alle direttive
della competente Commissione per gli iscritti all’Albo degli odontoiatri
per quanto concerne le attribuzioni della Commissione stessa di cui all’art.
6 della legge 24 luglio 1985 n. 409.
ART. 25
Le Commissioni per gli iscritti all’albo degli odontoiatri si costituiscono
come Arbitri (ai sensi dell’art. 3 lett. g) del DLCPS 13 settembre 1946
n. 233 come richiamato dall’art. 6 della legge n. 409/85) per dirimere
le controversie di qualsiasi natura che dovessero intervenire fra colleghi,
fra colleghi e cittadini o enti a favore dei quali l’odontoiatra abbia
prestato la propria attività professionale.
ART. 26
L’odontoiatra, quando venga a conoscenza che un collega è sottoposto
ad accuse ingiuste, calunniose o diffamatorie è tenuto ad intervenire,
per quanto in suo potere, per ristabilire la verità dei fatti.
ART. 27
Presso ogni Commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri è istituito un apposito elenco per i consulenti tecnici in campo odontoiatrico. La Commissione, al riguardo, stabilisce idonei rapporti di collaborazione con i Tribunali competenti per territorio affinché, nell'ambito delle controversie concernenti l'attività professionale odontoiatrica, siano chiamati a svolgere funzioni di consulenti tecnici professionisti che assicurano elevata competenza e idonee doti morali garantite dall'iscrizione all'elenco ordinistico. |
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