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Il giornale di bioetica

 
25 novembre 2008
 
DICHIARAZIONE UNIVERSALE SULLA BIOETICA E DIRITTI UMANI
 
 
 
 


DICHIARAZIONE UNIVERSALE SULLA BIOETICA E DIRITTI  UMANI

Approvata dall’UNESCO il 10 ottobre 2005, con firma unanime di 107 Stati 

Disposizioni Generali

 

Art. 1 – Sfera di applicazione

La presente Dichiarazione tratta le questioni etiche sollevate dalla medicina, dalle scienze della vita e dalle tecnologia correlate ove applicate agli esseri umani, tenendo conto delle loro dimensioni sociali, giuridiche ed ambientali.

La presente Dichiarazione si rivolge agli Stati, Ove appropriato e pertinente, fornisce inoltre una guida per le decisioni o le pratiche di individui, gruppi, comunità, istituzioni, enti ed aziende pubblici e privato.

 

Art. 2 – scopi

Gli scopi della presente Dichiarazione sono:

-fornire un quadro universale di principi e procedure atti a  guidare gli Stati nella formulazione delle loro legislazioni, delle loro politiche o di altri strumenti nel campo della bioetica;

- guidare le azioni di individui, gruppi, comunità, istituzioni, enti ed aziende pubblici o privati;

- promuovere il rispetto della dignità umana e proteggere i diritti umani, garantendo il rispetto della vita degli esseri umani e delle libertà fondamentali, in conformità con la legge internazionale sui diritti umani;

- riconoscere l’importanza della libertà di ricerca scientifica e i benefici derivanti dagli sviluppi scientifici e tecnologici, sottolineando la necessità che la ricerca e gli sviluppi avvengano all’interno del quadro di principi etici enunciati nella presente Dichiarazione e rispettino la dignità umana, i diritti umani e le libertà fondamentali;

- favorire  il dialogo multidisciplinare e pluralista sulle questioni bioetiche tra tutte le parti interessate e nella società nel suo complesso;

- promuovere un accesso equo al progresso medico, scientifico e tecnologico, così come la più vasta circolazione possibile e la rapida condivisione delle conoscenze riguardanti tali progressi e dei benefici che ne derivano, con una particolare attenzione ai bisogni dei paesi in via di sviluppo;

- tutelare e promuovere gli interessi della generazione presente e di quelle future; e

- sottolineare l’importanza della biodiversitàe della sua protezione come interesse comune dell’umanità.

 

Principi

Nell’ambito della sfera di applicazione della presente Dichiarazione, nelle decisioni prese o nelle pratiche messe in opera da coloro a cui essa è rivolta, i seguenti principi devono essere rispettati.

 

Art. 3 –Dignità umana e Diritti umani

- La dignità umana, i diritti umani e le libertà fondamentali devono essere pienamente rispettate.

-Gli interessi ed il benessere dell’individuo dovrebbero prevalere sull’interesse esclusivo della scienza o della società.

 

Art. 4 – Benefici ed effetti dannosi

Nell’applicazione e negli avanzamenti delle conoscenza scientifiche, delle pratiche mediche e delle tecnologie correlate, i benefici diretti e indiretti per i pazienti, per i partecipanti alla ricerca e per gli altri individui affetti dovrebbero essere massimizzati e ogni possibile effetto dannoso per questi individui dovrebbe essere minimizzato.

 

Art. 5 – Autonomia e responsabilità individuale

L’autonomia delle persone di prendere delle decisioni, assumendo la responsabilità di tali decisioni e rispettando l’autonomia altrui, deve essere rispettata. Per le persone prive di capacità di esercitare l’autonomia, particolari misure devono essere adottate al fine di tutelare  i loro diritti e i loro interessi.

 

Art. 6 – Consenso

-          Qualsiasi intervento medico a fini di prevenzione, diagnosi e cura deve essere eseguito con il consenso preventivo, libero ed informato della persona coinvolta, basato su informazioni adeguate. Il consenso ove appropriato, dovrebbe essere esplicito, e può essere revocato dalla persona coinvolta in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione senza che da ciò gliene derivi svantaggio o danno.

-          . La ricerca scientifica dovrebbe essere condotta soltanto con il consenso preventivo, libero, esplicito e informato della persona coinvolta. Le informazioni dovrebbero essere adeguate e fornite in forma comprensibile, e dovrebbero includere le modalità di revoca del consenso. Il consenso può essere revocato dalla persona coinvolta in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione senza che da ciò gliene derivi alcuno svantaggio o danno. Eccezioni a questo principio dovrebbero essere fatte soltanto in conformità con i criteri etici e le norme giuridiche adottate dagli Stati, compatibili con i principi e le disposizioni enunciati nella presente Dichiarazione, in particolare con l’art. 27, e con la legge internazionale sui diritti umani.

-          - In casi appropriati di ricerche condotte su un gruppo di persone o una comunità, un accordo supplementare con i rappresentanti legali del gruppo o della comunità coinvolti può essere ricercato. In nessun caso un accordo collettivo di comunità, o il consenso del leader della comunità dovrebbe sostituirsi al consenso informato individuale.

 

Art. 7 – Persone prive della capacità di esprimere il proprio consenso.

In conformità con l’ordinamento nazionale, una tutela particolare deve essere accordata alle persone prive della capacità di esprimere il proprio consenso:

-          l’autorizzazione per pratiche mediche e di ricerca dovrebbe essere ottenuta conformemente al miglior interesse della persona coinvolta in conformità con l’ordinamento nazionale, In ogni caso la persona coinvolta dovrebbe essere resa partecipe quanto più possibile del processo decisionale relativo al consenso o alla revoca dello stesso.

-          - La ricerca dovrebbe essere condotta solo in caso di beneficio diretto sulla salute della persona coinvolta, subordinata e autorizzata e ai requisiti di tutela prescritti dalla legge e solo se esiste un’ alternativa di efficacia comparabile che coinvolga partecipanti alla ricerca capaci di fornire un consenso valido. Una ricerca priva di benefici potenziali diretti sulla salute dovrebbe essere intrapresa solo eccezionalmente, con le massime limitazioni, esponendo la persona coinvolta soltanto a rischi ed oneri minimi e se ci si attende che la salute di altre persone appartenenti alla stessa categoria possano beneficiarne, subordinata ai requisiti di tutela prescritti dalla legge e conforme alla tutela dei diritti umani della persona coinvolta. Il rifiuto da parte di queste persone di partecipare alla ricerca dovrebbe essere rispettato.

 

Art. 8 – Rispetto della vulnerabilità umana e dell’integrità personale

Nell’applicazione e negli avanzamenti delle conoscenze scientifiche, delle pratiche mediche e delle tecnologie correlate, la vulnerabilità umana dovrebbe essere presa in considerazione. Gli individui e i gruppi particolarmente vulnerabili dovrebbero essere tutelati e l’integrità personale di tali individui rispettata.

 

Art. 9 – Privacy e confidenzialità

La privacy delle persone coinvolte e la confidenzialità dei loro dati personali dovrebbero essere rispettate. Nei limiti del possibile, questi dati non dovrebbero essere utilizzati o rivelati a fini diversi da quello per i quali sono stati raccolti o per i quali è stato dato il consenso, conformemente al diritto internazionale, in particolare al diritto internazionale dei diritti umani.

 

Art. 10 – Uguaglianza, giustizia ed equità

La fondamentale uguaglianza di tutti gli esseri umani in termini di dignità e diritti deve essere rispettata in modo che tutti siano trattati in maniera giusta ed equa.

 

Art. 11 – Non discriminazione e non stigmatizzazione

Per nessuna ragione un individuo o gruppo dovrebbe essere discriminato o stigmatizzato, in violazione della dignità umana, dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

 

Art. 12 – Rispetto della diversità culturale e del pluralismo

L’importanza della diversità culturale e del pluralismo dovrebbe essere tenuta nella dovuta considerazione.

Tuttavia, tali considerazioni non devono essere invocate per violare la dignità umana, i diritti umani e le libertà fondamentali, né per violare i principi enunciati nella presente Dichiarazione o per limitarne la portata.

 

Art. 13 - Solidarietà e cooperazione

La solidarietà tra gli esseri umani e la cooperazione internazionale a questo fine devono essere incoraggiati.

 

Art. 14 – Responsabilità sociale e salute

a)       La promozione della salute e dello sviluppo sociale a beneficio dei cittadini è un obiettivo fondamentale dei governi, condiviso da tutti i settori della società.

b)       Tenendo conto del fatto che il godimento del  miglior livello di salute raggiungibile costituisce uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano, senza distinzione di razza, religione, opinioni politiche o condizione economica o sociale, il progresso scientifico e tecnologico dovrebbero favorire:

-          l’accesso ad un’assistenza sanitaria di qualità e ai farmaci essenziali, soprattutto per la salute delle donne e dei bambini, essendo la salute essenziale per la vita stessa e dovendo essere considerata bene sociale e umano;

-          l’accesso ad una alimentazione e a un approvvigionamento d’acqua adeguati;

-          il miglioramento delle condizioni di vita e dell’ambiente;

-          l’eliminazione dell’emarginalizzazione e dell’esclusione delle persone per qualsiasi ragione; e

-          la riduzione della povertà e dell’analfabetismo.

 

Art. 15 – Condivisione dei benefici

a)       I benefici derivanti da qualsiasi ricerca scientifica e dalle sue applicazioni dovrebbero essere condivisi con la società nel suo insieme e nell’ambito della comunità internazionale, in particolare con i Paesi in via di sviluppo. Nell’attuazione di questo principio, i benefici potrebbero assumere qualsiasi delle seguenti forme:

     –assistenza privilegiata e sostenibile e riconoscimento alle persone e ai gruppi che hanno  preso parte alla ricerca;

      -accesso a un’assistenza sanitaria di qualità;

-          -fornitura di nuovi mezzi diagnostici, procedure o prodotti terapeutici derivanti dalla ricerca;

-          -sostegno ai servizi sanitari;

-          -accesso alle conoscenze scientifiche e tecnologiche;

-          -attrezzature e servizi in grado di far sviluppare  la ricerca; e

-          - altre forme di benefici compatibili con i principi enunciati nella presente Dichiarazione.

b)       I benefici non dovrebbero costituire degli incentivi impropri a prendere parte alla ricerca.

 

Art. 16 – Protezione delle generazioni future

L’impatto delle scienze della vita sulle generazioni future, compreso quello sulla loro costituzione genetica, dovrebbe essere preso in dovuta considerazione.

 

Art. 17 – Protezione dell’ambiente, della biosfera e della biodiversità

Le interconnessioni tra gli esseri umani e le altre forme di vita, l’importanza di un accesso e utilizzo appropriati delle risorse biologiche e genetiche, il rispetto per i saperi tradizionali e per il ruolo degli esseri umani nella protezione dell’ambiente, della biosfera e della biodiversità devono essere tenuti nella dovuta considerazione.

 

Applicazione dei principi

 

Art. 18 – Processo decisionale e trattamento delle questioni di bioetica

a)       La professionalità, l’onestà, l’integrità e la trasparenza nel processo decisionale dovrebbero essere incoraggiate, in modo particolare l’esplicitazione di tutti i conflitti di interesse e una condivisione appropriata delle conoscenze. Ogni sforzo dovrebbe essere fatto per utilizzare le migliori conoscenze scientifiche e metodologiche disponibili nell’affrontare e riesaminare periodicamente le questioni bioetiche.

b)       Le persone e i professionisti interessati e la società nel suo complesso, dovrebbero essere impegnati in un dialogo costante.

c)       L’opportunità di un dibattito pubblico informato e pluralista che ricerchi l’espressione di tutte le opinioni pertinenti, dovrebbe essere promossa.

 

Art. 19 – Comitati etici

Comitati etici indipendenti, multidisciplinari e pluralisti dovrebbero essere istituiti, promossi e sostenuti al livello adeguato al fine di:

-          determinare quali siano le questioni rilevanti di natura etica, giuridica, scientifica e sociale implicate nei progetti di ricerca che coinvolgono esseri umani;

-          - fornire pareri riguardo ai problemi etici che emergono nei contesti clinici;

-          - valutaregli sviluppi scientifici e tecnologici, formulare delle raccomandazioni e contribuire all’elaborazione di linee guida su questioni che ricadono nell’ambito della presente Dichiarazione; e

-          - promuovere il dibattito, la formazione, la consapevolezza pubblica e il coinvolgimento della collettività nella bioetica.

 

Art. 20 – Valutazione dei rischi

Una valutazione appropriata e una  gestione adeguata dei rischi connessi con la medicina, le scienze della vita e le tecnologie correlate dovrebbero essere rimosse.

 

Art. 21 – Pratiche transnazionali

a)       Gli Stati, le istituzioni pubbliche e private e i professionisti associati ad attività transnazionali dovrebbero tentare di garantire che qualsiasi attività che ricada nell’ambito della presente Dichiarazione, condotta, finanziata o perseguita in tutto o in parte in Stati diversi, sia coerente con i principi enunciati nella presente Dichiarazione.

b)       Quando una ricerca è condotta o perseguita in uno o più Stati (lo Stato o gli Stati ospitanti) ed è finanziata da una fonte situata in un altro Stato, dovrebbe essere oggetto di una valutazione etica di livello adeguato sia nello Stato (o negli Stati) ospitante, sia nello Stato ove è localizzata la fonte di finanziamento. Tale valutazione dovrebbe fondarsi su criteri etici e norme giuridiche coerenti con i principi enunciati dalla presente Dichiarazione.

c)        La ricerca transnazionale nel settore della salute dovrebbe rispondere ai bisogni dei Paesi ospitanti e l’importanza della ricerca come contributo volto ad alleviare urgenti problemi sanitari globali dovrebbe essere riconosciuta.

d)        Al momento della negoziazione di un accordo riguardante la ricerca, i termini della collaborazione e l’intesa sui benefici derivanti dovrebbero essere stabiliti attraverso una partecipazione paritaria ed equa tra le parti.

e)       Gli Stati dovrebbero prendere appropriati provvedimenti, sia a livello nazionale che internazionale, per combattere il bioterrorismo, il traffico illecito di organi, tessuti e campioni, risorse genetiche e materiali connessi.

 

Promozione della Dichiarazione

 

Art. 22 – Ruolo degli Stati

a)       Gli Stati dovrebbero prendere tutte le misure appropriate  –legislative, amministrative, o di altra natura-  per dare attuazione ai principi enunciati nella presente Dichiarazione, in conformità con la legge internazionale sui diritti umani. Tali misure dovrebbero essere sostenute da iniziative nel campo dell’istruzione, della formazione e dell’informazione previsto dall’Art. 19.

 

Art. 23 – Istruzione, formazione ed informazione un materia di bioetica

a)       Allo scopo di promuovere i principi enunciati nella presente Dichiarazione e di ottenere una migliore comprensione delle implicazioni etiche del progresso scientifico e tecnologico, in particolare nei giovani, gli Stati dovrebbero tentare di incrementare l’istruzione e la formazione in materia di bioetica a tutti i livelli e di incoraggiare i progetti di informazione e di diffusione delle conoscenze riguardanti la bioetica.

b)       Gli Stati dovrebbero incoraggiare la partecipazione delle organizzazioni intergovernative internazionali e regionali e delle organizzazioni non governative internazionali, regionali e nazionali in questo impegno.

 

Art. 24 – Cooperazione internazionale

a)       Gli Stati dovrebbero favorire la diffusione internazionale dell’informazione scientifica e incoraggiare la libera circolazione e la condivisione del sapere scientifico e tecnologico.

b)       Nel quadro della cooperazione internazionale, gli Stati dovrebbero promuovere la cooperazione culturale e scientifica e partecipare ad accordi bilaterali e multilaterali che permettano ai Paesi in via di sviluppo di accrescere la loro capacità di partecipare alla creazione e alla condivisione del potere scientifico, le loro cognizioni tecniche e i benefici che ne derivano.

c)       Gli Stati dovrebbero rispettare e promuovere la solidarietà tra Stati così come tra gli individui, le famiglie, i gruppi e le comunità, con particolare riguardo per coloro che sono resi vulnerabili dalla malattia, dalla disabilità o da altri fattori personali, sociali e ambientali i e per coloro che hanno le risorse limitate.

 

Art. 25 – Attività di follow up dell’UNESCO

a)       l’UNESCO deve promuovere e diffondere i principi enunciati nella presente Dichiarazione. Nel farlo l’UNESCO ricerca l’aiuto e l’assistenza del Comitato internazionale di Bioetica (IBC).

b)       L’UNESCO deve riaffermare il suo impegno ad affrontare questioni in materia di bioetica e a promuovere la cooperazione fra l’IGBC e l’IBC.

 

Disposizioni finali

 

Art. 26 – interdipendenza e complementarietà dei principi

La presente Dichiarazione deve essere intesa nel suo complesso e i suoi principi devono essere intesi come complementari e interdipendenti. Ogni principio deve essere considerato nel contesto di altri principi, in misura appropriata e pertinente secondo le circostanze.  Art. 27 – Limitazione nell’applicazione dei principi

Se l’applicazione dei principi enunciati nella presente Dichiarazione deve essere limitata , questa limitazione deve avvenire per Legge, ivi compresa la legislazione relativa alla sicurezza pubblica, alle indagini, alla detenzione o ai procedimenti giudiziari in caso di reati, alla tutela della salute pubblica o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Qualsiasi legge di questo tipo deve essere conforme al diritto internazionale dei diritti umani.

 

Art. 28 – Rifiuto di qualsiasi atto contrario ai diritti umani, alle libertà fondamentali e alla dignità umana.

Nulla in questa Dichiarazione può essere interpretato in modo da giustificare qualsiasi pretesa da parte di qualsiasi Stato, gruppo o persona di intraprendere attività o compiere atti contrari ai diritti umani, alle libertà fondamentali e alla dignità umana.

   
 







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