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Comitato Permanente di Consenso e Coordinamento
 
Medicine non convenzionali : parere
 
 
 
 


Comitato Permanente di Consenso e Coordinamento

per le Medicine Non Convenzionali in Italia

 

Parere del Comitato Permanente di Consenso e Coordinamento per le Medicine Non Convenzionali in Italia relativo alla proposta di legge “Medicine e pratiche non convenzionali A.C. 137 e abbinate” - Presentata in XII Commissione - Mercoledì 4 febbraio 2004

 

Il Comitato riconosce la necessità e l’urgenza di una legge quadro che disciplini questa area emergente della professione sanitaria. Esprime plauso e sostegno all’iniziativa dell’On. Francesco Paolo Lucchese, al Comitato ristretto della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati nonché a tutte le forze politiche che si stanno impegnando al fine di giungere ad un riconoscimento e ad una regolamentazione delle medicine complementari in Italia.

L’iter legislativo in corso per adeguare la legislazione italiana a quanto sollecitato dall’Unione Europea (Direttive Europee n. 92/73 e 92/74; Ris. n. 75 del Par­lamento Europeo del 29 maggio 1997: “Statuto delle Medicine Non Convenzionali”; Ris. n. 1206 del Consiglio d’Europa del 4 novembre 1999), dovrà consentire ai medici idoneamente preparati nelle singole discipline di fregiarsi della propria qualifica, competenza e preparazione professionale.

Il testo unificato elaborato dal relatore e presentato il 4 febbraio 2004 esprime bene lo sforzo di arrivare ad una disciplina che, tenendo conto delle peculiarità delle medicine complementari, ne consenta la piena integrazione nel sistema sanitario italiano. Costituisce un tutto organico che, sulla scorta di autorevoli pareri espressi in merito dal Parlamento Europeo e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, permette all’Italia di mettersi all’avanguardia della legislazione europea in materia.

Il pregio più importante del testo approntato è la sua cosiddetta chiave di volta: nell’ottica di un concreto pluralismo scientifico lo Stato, abbandonando posizioni storicamente superate ed evitando di immischiarsi in dispute dottrinali, affida sostanzialmente alle Associazioni e Società Medico Scientifiche non convenzionali più autorevoli e referenziate, il compito di realizzare praticamente, in collaborazione con le Università, le finalità della legge. Riconoscendo alle Università il ruolo storico nella formazione, si deve comunque constatare negli atenei italiani la carenza di docenti e risorse dedicate al­l’insegnamento e alla ricerca nel campo delle MNC. Attualmente i percorsi formativi disponibili sono prevalentemente forniti dagli Istituti privati che da anni operano nel settore: si auspica quindi che le Università, nello sforzo di colmare questa carenza formativa, concorrano ad individuare e realizzare convenzioni e accordi di collaborazioni con associazioni e scuole già operanti nella ricerca, nell’insegnamento e nella verifica dell’apprendimento di queste di­sci­pline, come contributo utile a valorizzarne l’esperienza accumulata.

Un altro pregio sono le varie commissioni per i medicinali non convenzionali, dotate di sufficienti poteri per evitare che la valutazione di tali medicinali in termini di qualità, sicurezza, efficacia e così via venga affidata a persone prive di adeguata conoscenza teorica e di concreta esperienza in materia. In tal modo si potrà arrivare a disporre anche in Italia di medicinali non convenzionali di buona qualità, garantendo una libertà di scelta terapeutica a un buon livello.

Permangono peraltro alcune perplessità: la maggiore riguarda l’intendimento di accorpare in un unico progetto di legge le professioni esercitate da medici, odontoiatri e veterinari e quelle esercitate da operatori sanitari non medici o addirittura non laureati in professioni sanitarie. Ciò rischia di creare nell’immaginario collettivo un’assimilazione fra categorie professionali fra di loro profondamente diverse, può avere delle ricadute negative nei mass-media e rischia, a nostro giudizio, di compromettere seriamente l’iter parlamentare del progetto. Pertanto il Comitato, pur nel pieno rispetto per ogni figura professionale impegnata nel settore sanitario, desidera affermare la sua contrarietà al proposito di una normativa che non distingua chiaramente i ruoli delle categorie professionali mediche da quelle non mediche.

Tutte le metodiche terapeutiche e di intervento sanitario sulla persona non possono derogare dalla necessità di una preliminare diagnosi clinica, di esclusiva pertinenza del medico che ne abbia specifica com­petenza, il quale può utilizzarle come parte integrante della Me­dicina secondo scienza, coscienza, competenza e perizia. Inoltre, qualsiasi “pratica” terapeutica, tanto più se “non convenzionale”, deve essere esercitata da personale che abbia acquisito un livello di competenze scientifiche, conoscenze deontologiche e capacità operative nel settore biomedico, che oggi può essere garantito solo da una laurea in una professione sanitaria.

In coerenza con tale impostazione, che si va affermando nel panorama sanitario dei Paesi occidentali, lo stesso titolo della legge non dovrebbe far riferimento a “medicine e pratiche non convenzionali” quanto piuttosto  sottolineare la com­ple­men­tarietà dei diversi possibili approcci diagnostici e terapeutici che rientrano in questo ambito, per evidenziarne la possibile integrazione. L’attributo “non convenzionale”, sebbene attualmente costituisca in Italia l’ap­­pel­la­ti­vo più diffuso, sembra porre queste metodologie terapeutiche in contrapposizione alla medicina accademica, intesa come convenzionale. Il Comitato chiede pertanto che nel  progetto di Legge sia eliminato il termine “medicine non convenzionali” e che sia sostituito con il termine  medicine complementari o  pratiche mediche complementari o che ancor più semplicemente  si nominino le  medicine oggetto di regolamentazione come da elenco  all’Articolo 6  dell’attuale progetto  di Legge.

Quanto alla parte dedicata alle professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori non medici (IV) la legge non sottolinea adeguatamente, non essendo all’argomento dedicato nemmeno un preambolo, la differenza esistente tra sistemi medici complessi (medicina omeopatica, medicina tradizionale cinese etc.) e semplici tecniche di supporto (shiatzu, reflessotersapia ecc.) inducendo l’erroneo convincimento che la pratica di queste ultime possa prescindere da un’attività diagnostica medica di valutazione dell’indicazione della terapia. Questa confusione di ruoli, attribuzioni e competenze si ritiene possa creare una potenziale situazione di pericolo per la salute pubblica dal momento che l’utente potrebbe correre il rischio di non sapere chi può fare che cosa.

Inoltre, pare particolarmente criticabile l’inclusione, tra le professioni non convenzionali riconosciute dalla legge (art. 21), di “naturopatia” e “pranoterapia”. Considerato il livello delle conoscenze medico-scientifiche attuali, sia in campo convenzionale che nelle discipline complementari, vi è il forte rischio che tali “professioni” finiscano col rappresentare – al di là delle enunciazioni teoriche - forme di intervento diagnostico e terapeutico difficilmente definibili nelle loro competenze e, quindi, difficilmente integrabili nel sistema sanitario. Il fatto che figure analoghe esistano in alcuni Paesi europei, che hanno proprie tradizioni e peculiarità, non giustifica che simili professionalità siano introdotte nella nostra organizzazione sanitaria e nel nostro ordinamento didattico. Fra l’altro, facciamo notare che è tecnicamente e scientificamente improponibile l’istituzione, da parte del Ministro della Salute, di una “commissione tecnica per la certificazione delle capacità di emissione di flussi bioenergetici” (art. 26).

Il Comitato chiede pertanto che dalla legge sia scorporato il capitolo IV dedicato agli operatori non medici. In alternativa alla presentazione di due distinti progetti di legge, come sarebbe più auspicabile, si propone che nel Capo I del testo unificato, negli articoli 1, 2, 3, 4 venga eliminato ogni riferimento alle pratiche non convenzionali esercitate dagli operatori sanitari non medici di cui all’articolo 21. Tutto ciò che riguarda tali pratiche dovrà essere contemplato dal Capo IV, il quale dovrà comunque essere profondamente modificato, in modo che i corsi nelle pratiche terapeutiche complementari esercitate da operatori non medici siano corsi post-laurea riservati ai laureati in professioni sanitarie, fatte salve disposizioni transitorie per il possibile riconoscimento delle qualifiche, già conseguite e adeguatamente documentate, da parte di un’apposita Commissione.

Il Comitato Permanente di Consenso e Coordinamento per le Medicine Non Convenzionali in Italia rimane disponibile per chiarimenti e approfondimenti di singoli aspetti della problematica.

 

A nome del Comitato

 

  • Il Coordinatore Dott. Paolo Roberti

 

 

   
 







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